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Greenwashing: cosa cambia da settembre 2026

  • SR
  • 27 mar
  • Tempo di lettura: 3 min
5Greenwashing
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A partire dal 27 settembre 2026 diventa applicabile in Italia il decreto legislativo n. 30/2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e modifica in modo significativo il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). L’intervento introduce una disciplina più rigorosa e puntuale delle dichiarazioni ambientali (green claims), incidendo sia sulle pratiche commerciali scorrette sia sugli obblighi informativi verso i consumatori.


Stop ai claim ambientali generici

Le nuove disposizioni sanciscono, di fatto, il divieto di utilizzare asserzioni ambientali vaghe o indeterminate – quali “green”, “eco-friendly” o “sostenibile” – se non supportate da informazioni chiare, specifiche e verificabili.

Ogni dichiarazione ambientale dovrà essere fondata su evidenze scientifiche solide e accessibili, pena la qualificazione come pratica ingannevole.


Nuove definizioni nel Codice del consumo

L’art. 18 viene integrato con un apparato definitorio che introduce categorie giuridiche specifiche, tra cui:

  • asserzione ambientale;

  • asserzione ambientale generica;

  • marchio di sostenibilità;

  • sistema di certificazione.

Contestualmente, assumono rilievo normativo anche le caratteristiche di circolarità del prodotto, quali durabilità, riparabilità, riciclabilità e aggiornabilità software.


Pratiche ingannevoli: estensione dei criteri di valutazione

Le modifiche all’art. 21 includono esplicitamente i profili ambientali e sociali tra gli elementi rilevanti per valutare la correttezza di una comunicazione commerciale.

In particolare:

  • le caratteristiche di sostenibilità e circolarità diventano parametri centrali;

  • le dichiarazioni ambientali future risultano ingannevoli se non supportate da piani concreti, verificabili e dotati di obiettivi misurabili.


Maggiore trasparenza nelle comunicazioni comparative

L’intervento sull’art. 22 rafforza gli obblighi informativi nei casi di confronti tra prodotti basati su caratteristiche ambientali.

Non è più sufficiente dichiarare una superiorità ambientale: il professionista deve esplicitare criteri, metodologie e perimetro del confronto, rendendo comprensibile al consumatore la base informativa della comparazione.


Ampliamento della black list (art. 23)

Viene significativamente esteso l’elenco delle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli, includendo specifiche condotte riconducibili al greenwashing. Tra le principali:

  • utilizzo di marchi o etichette di sostenibilità non fondati su sistemi di certificazione verificabili o non istituiti da autorità pubbliche;

  • impiego di dichiarazioni ambientali generiche prive di adeguato supporto informativo;

  • rappresentazione di benefici ambientali limitati come se riguardassero l’intero prodotto o l’attività dell’impresa.


Neutralità climatica e compensazioni

È espressamente considerata ingannevole la dichiarazione di neutralità climatica basata esclusivamente su meccanismi di compensazione delle emissioni (carbon credit).

Ne consegue che tali strumenti non possono più essere comunicati come equivalenti a una riduzione effettiva dell’impatto ambientale.


Ciclo di vita e durabilità

Rientrano nella black list anche pratiche legate al ciclo di vita dei prodotti, quali:

  • aggiornamenti software che peggiorano le prestazioni;

  • strategie che riducono artificialmente durabilità o riparabilità.


Rafforzamento degli obblighi informativi

Il decreto interviene anche sulla fase precontrattuale, ampliando il contenuto delle informazioni da fornire al consumatore.

Tra gli elementi rilevanti:

  • garanzia legale di conformità;

  • eventuale garanzia commerciale di durabilità;

  • disponibilità di aggiornamenti software;

  • disponibilità e costo dei pezzi di ricambio;

  • condizioni di manutenzione e limitazioni alla riparazione;

  • indice di riparabilità (ove previsto).


Strumenti informativi armonizzati

Con l’introduzione del nuovo art. 65-ter, vengono previsti strumenti standardizzati a livello europeo, tra cui:

  • un avviso armonizzato sulla garanzia legale;

  • un’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.

L’obiettivo è migliorare la comparabilità tra prodotti e rendere le informazioni più accessibili.


Obblighi operativi per le imprese

Le aziende sono chiamate a:

  • rivedere integralmente i propri green claims;

  • supportare ogni dichiarazione con evidenze verificabili;

  • rafforzare i sistemi interni di raccolta e gestione dei dati;

  • garantire coerenza tra comunicazione e performance ambientale reale.

L’adeguamento riguarda non solo il marketing, ma anche i processi interni e la governance della sostenibilità.


Sanzioni

Le violazioni rientrano nel perimetro delle pratiche commerciali scorrette e possono comportare:

  • sanzioni fino a 5 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo;

  • sospensione o divieto delle comunicazioni commerciali;

  • interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


Tempistiche

  • Entrata in vigore: 24 marzo 2026

  • Applicazione: 27 settembre 2026

Il periodo transitorio è finalizzato a consentire alle imprese l’adeguamento alle nuove regole, in particolare per quanto concerne la revisione delle comunicazioni ambientali e dei sistemi informativi a supporto.

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